Tribunale di Velletri, sospeso il giudizio dal giudice Maurizio Colangelo in attesa della Cassazione sull’eredità del Mago di Arcella.

– Giudice Maurizio Colangelo

Ieri il Tribunale di Velletri, in persona del giudice Maurizio Colangelo, non ha deciso una causa. Ha aperto una ferita.

Da una parte una società che si aggrappa alle carte, ai numeri, alla sicurezza apparente di un acquisto che dice limpido. Dall’altra una donna, Gloria Battista, figlia di primo letto del Mago di Arcella, difesa dall’avv. Carlo Affinito, che non porta solo documenti, ma sangue, memoria, eredità.

Gloria Battista con l’Avv. Carlo Affinito

L’atto con cui i figli di secondo letto del Mago di Arcella acquistarono i terreni dal Comune di Frascati non è una vera compravendita, ma una mera autenticazione di scrittura privata, relativa al terreno demaniale gravato da usi civici e il notaio non ha verificato né la titolarità del bene né la libertà da vincoli. Si tratta di un titolo originario potenzialmente inidoneo a trasferire validamente la proprietà, soprattutto dei fabbricati, su un terreno gravato dall’uso civico collettivo.

Il Giudice dott. Colangelo ha censurato l’erronea sclassificazione dei terreni gravati da usi civici del Comune di Frascati, evidenziando che non risulta seguita la procedura pubblicistica complessa (delibera comunale, autorizzazione regionale, interesse pubblico, trascrizione); censura che confonde la sclassificazione con la semplice affrancazione, istituti distinti, con possibile invalidità del mutamento del regime giuridico del bene.

Il Giudice ha evidenziato anche che venne violato il contraddittorio per il mancato coinvolgimento di tutti i soggetti legittimati. In particolare, il Mago di Arcella, Battista Antonio, ancora era in vita nel 2004, non fu coinvolto nell’atto di compravendita col Comune di Frascati, quando invece era titolare di diritti sostanziali sul bene e prospetta una conseguente invalidità della procedura negoziale.

Inoltre, il Giudice evidenzia che la conciliazione del 2004 tra il Comune di Frascati e i figli di secondo letto del Mago di Arcella è incompleta e soggettivamente viziata. Infatti, l’accordo è intervenuto solo tra i figli del Mago e il Comune di Frascati, in assenza del titolare originario (il padre), quando i figli non erano nemmeno utilizzatori del suolo gravato da usi civici, sicché bolla la conciliazione come inefficace o illegittima.

IL MAGO di Arcella con la figlia Gloria Battista

Il dott. Colangelo evidenzia anche che la catena di provenienza della proprietà è fondata su scritture private irregolari (anni ’70-’80), in quanto i trasferimenti sono avvenuti con scritture private non autenticate, riguardavano beni gravati da usi civici, per i quali sarebbe stata necessaria la forma pubblica o l’affrancazione, tra l’altro senza coinvolgimento del Comune di Frascati, proprietario originario. Tali atti sarebbero radicalmente viziati nella forma (“ad substantiam”). Vi sarebbe inoltre violazione del regime di inalienabilità dei beni gravati da usi civici, in quanto la normativa (anche antecedente alla Corte Cost. 113/2018) prevedeva limiti stringenti alla circolazione. Gli atti degli anni ’70-’80 dovrebbero essere dichiarati essere nulli o comunque inefficaci, perché l’intera catena negoziale è potenzialmente travolta da nullità originaria. Richiama anche una sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato nel 2021 nulli gli atti dispositivi derivanti da separazione/divorzio tra il Mago di Arcella e la seconda moglie e che costituivano la base degli accordi dell’atto del 2004 con il Comune di Frascati e i figli di secondo letto del Mago. Infatti, il titolo del 2004 è venuto meno ex tunc e quindi vanno tutelati i diritti della figlia di primo letto del Mago di Arcella, sua unica erede Battista Gloria.

Ma il Giudice dott. Colangelo è un tornado, non si ferma: vi è incoerenza nella ricostruzione delle quote ereditarie, in quanto i figli di secondo letto avrebbero potuto succedere solo sulla quota materna (50%), non su quella paterna, avendo rinunciato all’eredità del padre, il Mago di Arcella. Infatti, il padre era ancora titolare dell’altra metà che è pervenuta soltanto alla figlia di primo letto Battista Gloria. Ragion per cui, i figli di secondo letto, nel 2005, vendendosi anche la quota del padre, hanno alienato più di quanto legittimamente posseduto. E il censura anche una irregolare catena delle trascrizioni immobiliari e una carenza di verifiche notarili nell’atto di vendita alla società dai figli di secondo letto del Mago di Arcella nel 2005, in quanto si riscontra una mancanza di continuità logica e cronologica delle trascrizioni e il notaio rogante (nell’atto 2005) non ha verificato adeguatamente il titolo di provenienza, determinando una grave anomalia nella circolazione immobiliare. Sottolinea che solo la figlia di primo letto Gloria Battista ha accettato l’eredità del Mago di Arcella; gli altri figli vi hanno rinunciato e ciò ha determinato lesione dei diritti successori di Gloria Battista e l’instabilità della titolarità in capo alla società acquirente dai figli di secondo letto.

Soprattutto, il Giudice dott. Colangelo ha evidenziato che vi è un difetto dei presupposti per la liquidazione degli usi civici, in quanto i figli di secondo letto del Mago di Arcella non avevano i requisiti di legge, per assenza di migliorie e per mancanza di possesso qualificato, sicché la procedura di liquidazione è illegittima ab origine: vi è stata violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio originario, in quanto i genitori (occupanti reali) non furono chiamati in giudizio, con nullità del processo e degli atti conseguenti.

Il Tribunale di Velletri pertanto conclude che vi è incertezza circa la natura libera del terreno già appartenuto al Mago, in quanto è controversa l’efficacia della conciliazione sugli usi civici, non vi è certezza del riconoscimento della natura allodiale del terreno, avvenuta in una conciliazione, ma non nei confronti di tutti gli interessati alla stessa, sicché l’efficacia della conciliazione è relativa e contestabile da Battista Gloria, per la quota del padre.

Nonostante tutto, per pregiudizialità tecnica con il giudizio in Cassazione, la validità di tutti gli atti dipende dalla decisione di quest’ultima, sicché gli atti, se dichiarati nulli, avranno un effetto domino su tutti gli atti successivi. Vista l’incertezza radicale sull’intero assetto proprietario e il rischio concreto di conflitto tra giudicati, il giudice dott. Colangelo ha sospeso il processo ex art. 295 c.p.c.

È lì che si deciderà se questa costruzione regge o crolla. Se i primi atti sono nulli, tutto il resto verrà giù. Come una fila di tessere che aspettano solo di essere sfiorate.

Il giudice lo sa.

E per questo non decide. Aspetta, ma è giusto così.

Perché qui decidere non sarebbe giustizia. Sarebbe azzardo.

a cura di: Lorena Fantauzzi  –      Tel. 3534681345

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