Libro “E io ci rido sopra”, sequestro di cellulari per post e libro: il Tribunale del Riesame annulla per difetto di proporzionalità –

Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 c.p.p., ha annullato il decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di Marilena Favale, indagata per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.).
Il provvedimento del pubblico ministero, emesso il 12 dicembre 2025 ed eseguito il 12 gennaio 2026, aveva autorizzato perquisizione personale, domiciliare e informatica, con contestuale sequestro di dispositivi elettronici ritenuti strumenti di commissione dei reati ipotizzati. In esecuzione del decreto erano stati sequestrati due telefoni cellulari.
L’indagine trae origine da una querela presentata dalla professoressa Loredana Panariti, che ha denunciato la pubblicazione, a partire da gennaio 2025, di numerosi post su Facebook e contenuti di un libro intitolato “E io ci rido sopra”, ritenuti lesivi della propria reputazione e integranti condotte persecutorie.
I motivi del riesame
La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Bellocchio, del Foro di Taranto, ha impugnato il decreto di sequestro deducendo:
- la violazione del principio di proporzionalità tra finalità probatoria e vincolo reale;
- l’assenza di criteri di selezione del materiale informatico;
- la mancata delimitazione temporale dei dati di interesse investigativo;
- l’assenza di indicazione dei tempi di restituzione dei dispositivi.
Il principio affermato dal Tribunale
Con ordinanza del 29 gennaio 2026, il Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di riesame, annullando il decreto di sequestro e ordinando l’immediata restituzione dei telefoni.
Il Collegio ha richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di sequestri informatici, ribadendo che:
- il sequestro di dispositivi elettronici deve essere specificamente motivato;
- il pubblico ministero deve indicare le ragioni per cui non sia sufficiente l’estrazione mirata dei soli dati rilevanti (c.d. “copia mezzo”);
- devono essere stabiliti criteri di selezione del materiale;
- deve essere individuata una perimetrazione temporale coerente con l’imputazione provvisoria;
- devono essere indicati tempi ragionevoli per la restituzione.
Secondo il Tribunale, nel caso di specie il decreto non conteneva tali indicazioni e determinava un’apprensione indiscriminata di una massa di dati personali, in violazione del principio di proporzionalità e con ingiustificata compressione dei diritti alla riservatezza e alla proprietà.
Sequestro digitale e diritti fondamentali
L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a riequilibrare esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale.
Il sequestro di un telefono cellulare, oggi, comporta l’accesso a una quantità significativa di dati personali, professionali e sanitari, spesso estranei all’oggetto dell’indagine. Proprio per questo la giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione rafforzata e un rigoroso rispetto del criterio di proporzionalità.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’assenza di criteri selettivi e di delimitazione temporale rendesse il vincolo reale eccessivamente invasivo rispetto alle finalità probatorie dichiarate.
Il contesto della vicenda
La persona indagata ha dichiarato che la pubblicazione dei contenuti contestati sarebbe avvenuta nell’ambito di una più ampia vicenda giudiziaria protrattasi per oltre vent’anni, durante i quali avrebbe presentato numerose denunce relative a fatti ritenuti gravi nei confronti propri e della propria famiglia.
Il procedimento penale è tuttora pendente nel merito.
L’ordinanza del riesame riguarda esclusivamente la legittimità del sequestro probatorio e non incide sulla valutazione delle condotte contestate.
Un precedente rilevante
La decisione del Tribunale di Trieste assume rilievo per la prassi investigativa in materia di reati commessi mediante strumenti informatici e social network, riaffermando che il sequestro integrale di dispositivi digitali non può tradursi in una misura esplorativa o generalizzata.
Il principio ribadito è chiaro:
le esigenze probatorie non possono giustificare un sacrificio indiscriminato dei diritti fondamentali dell’indagato.
Fonte: bariseranews.it
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